Il nuovo Accordo e le date
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, rep. 59/CSR, attua l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: stabilisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione su salute e sicurezza e abroga gli accordi del 2011, 2012 e 2016 (Parte VII). È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il Ministero del Lavoro, nelle FAQ del marzo 2026, indica come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025, giorno di pubblicazione sul proprio sito (FAQ n. 11).
- Periodo transitorio concluso: per 12 mesi si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole. I corsi avviati dal 19 maggio 2026 devono rispettare il nuovo Accordo (FAQ n. 45).
- Formazione pregressa: i corsi di lavoratori, preposti e dirigenti svolti con l'accordo del 2011 restano validi (Parte VII).
- Titoli decaduti: chi non si aggiorna per più di 10 anni perde il credito formativo e deve ripetere il corso (Parte III; FAQ n. 8).
Il corso per il datore di lavoro
È la novità più rilevante per le piccole imprese e gli studi professionali. Ogni datore di lavoro deve frequentare un corso di almeno 16 ore (Parte II, punto 3) su obblighi e responsabilità, delega di funzioni, organi di vigilanza, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria e comunicazione.
- Termine: il corso va concluso entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (Parte VII, punto 2), quindi entro maggio 2027.
- Corsi già fatti: sono riconosciuti se i contenuti sono conformi; l'aggiornamento decorre dalla data di fine corso.
- Datore di lavoro che fa anche l'RSPP: dopo il corso da 16 ore frequenta un modulo comune di 8 ore e, solo in alcuni settori, un modulo integrativo da 12 o 16 ore (Parte II, punto 4; FAQ n. 30). Chi ha già il titolo con l'accordo del 2011 ha credito totale (Allegato III).
- Cantieri: datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie aggiungono un modulo di 6 ore.
Durate e aggiornamenti
| Figura | Corso base | Aggiornamento | E-learning nel corso base |
|---|---|---|---|
| Lavoratori | 4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica (rischio basso, medio, alto) | 6 ore ogni 5 anni | sì per la generale; per la specifica solo rischio basso |
| Preposti | 12 ore | 6 ore ogni 2 anni | no |
| Dirigenti | 12 ore (+ 6 ore cantieri) | 6 ore ogni 5 anni | sì |
| Datore di lavoro | 16 ore (+ 6 ore cantieri) | 6 ore ogni 5 anni | sì |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | 16 ore + modulo comune 8 ore + eventuale modulo integrativo | 8 ore ogni 5 anni | no |
| RSPP e ASPP | Modulo A 28 ore, B comune 48 ore, C 24 ore (solo RSPP) | 40 ore RSPP, 20 ore ASPP nel quinquennio | solo Modulo A |
Fonte: Accordo 59/CSR, Allegato A, Parte II, Parte III e Parte IV, punto 3.5. La classe di rischio dipende dal codice ATECO (Allegato IV). Gli studi medici e odontoiatrici rientrano nel settore Q, sanità e assistenza sociale, classificato a rischio alto: 16 ore per il personale di poltrona e di sterilizzazione. Il personale che non entra nelle aree operative può seguire il corso a rischio basso (punto 2.1.1).
Aula, videoconferenza, e-learning
- Videoconferenza sincrona: equiparata alla presenza, tranne che per addestramento e prove pratiche (Parte IV, punto 3.2).
- E-learning: ammesso solo dove indicato in tabella; per gli aggiornamenti è consentito per tutte le figure tranne i preposti e i corsi pratici (punto 3.5).
- Regole d'aula: massimo 30 partecipanti, salvo l'e-learning, e frequenza di almeno il 90% delle ore per accedere alla verifica finale (Parte I, punto 3).
- Verifica finale: obbligatoria in tutti i corsi, anche negli aggiornamenti; il test ha almeno 30 domande per i corsi base e 10 per gli aggiornamenti, con soglia del 70% (Parte IV, punto 6.3).
La verifica di efficacia
Il datore di lavoro deve verificare, a distanza di tempo, che la formazione si traduca in comportamenti sicuri durante il lavoro (Parte IV, punto 7). Può scegliere tra tre strumenti: analisi degli infortuni e dei mancati infortuni prima e dopo il corso, questionari al personale, check list di osservazione (uso dei DPI, delle attrezzature, rispetto delle procedure). Dove la riunione periodica è obbligatoria, l'esito va discusso in quella sede; negli altri casi bastano gli strumenti indicati (FAQ n. 10).
Enti formatori: cosa cambia da regione a regione
Possono erogare i corsi i soggetti istituzionali, gli enti accreditati, gli organismi paritetici, alcune associazioni sindacali e, per lavoratori, preposti e dirigenti, lo stesso datore di lavoro con docenti qualificati (Parte I, punto 1; Parte II, punto 2). Qui le regole variano da regione a regione:
- l'accreditamento segue il modello di ciascuna Regione e vale solo nella Regione che lo ha rilasciato; un ente che opera in più regioni deve essere accreditato in ognuna (FAQ n. 1);
- le Regioni possono individuare progetti in cui l'e-learning è ammesso anche per la formazione specifica a rischio medio e alto (Parte IV, punto 3.5, nota 1);
Gli attestati emessi secondo l'Accordo valgono invece su tutto il territorio nazionale (Parte I, punto 6).
Sanzioni e attestati
Il datore di lavoro e il dirigente che non assicurano la formazione prevista dall'art. 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008); gli importi sono rivalutati periodicamente secondo l'art. 306, comma 4-bis.
L'attestato deve indicare soggetto formatore, dati del partecipante, tipo di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma, data e luogo (Parte I, punto 6). Il fascicolo del corso resta al soggetto formatore per almeno 10 anni (punto 7). Per l'azienda il punto critico sono le scadenze, diverse per ogni figura.
Con la gestione documentale dei dipendenti del Portale IDGS ogni attestato va nel fascicolo del lavoratore, con la data di scadenza dell'aggiornamento e un avviso prima che scada. Per sapere cosa conservare e per quanto tempo, vedi la guida sul fascicolo del dipendente.