Guida · aggiornata il 9 ottobre 2026 · lettura 9 minuti

Formazione sicurezza 2026: il corso per il datore di lavoro e le nuove regole

Il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni si è chiuso a maggio 2026. Ora valgono le nuove durate, i nuovi limiti all'e-learning e un obbligo nuovo: il corso per tutti i datori di lavoro, da concludere entro maggio 2027.

In breve

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (rep. 59/CSR), pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025, riunisce e sostituisce i precedenti accordi sulla formazione (art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008). Le novità principali: corso di almeno 16 ore per ogni datore di lavoro, entro 24 mesi; aggiornamento biennale dei preposti; verifica dell'efficacia della formazione; e-learning limitato. Dal 19 maggio 2026 tutti i nuovi corsi seguono le nuove regole. Chi non forma i lavoratori rischia l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda (art. 55 D.Lgs. 81/2008).

Il nuovo Accordo e le date

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, rep. 59/CSR, attua l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: stabilisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione su salute e sicurezza e abroga gli accordi del 2011, 2012 e 2016 (Parte VII). È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il Ministero del Lavoro, nelle FAQ del marzo 2026, indica come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025, giorno di pubblicazione sul proprio sito (FAQ n. 11).

  • Periodo transitorio concluso: per 12 mesi si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole. I corsi avviati dal 19 maggio 2026 devono rispettare il nuovo Accordo (FAQ n. 45).
  • Formazione pregressa: i corsi di lavoratori, preposti e dirigenti svolti con l'accordo del 2011 restano validi (Parte VII).
  • Titoli decaduti: chi non si aggiorna per più di 10 anni perde il credito formativo e deve ripetere il corso (Parte III; FAQ n. 8).

Il corso per il datore di lavoro

È la novità più rilevante per le piccole imprese e gli studi professionali. Ogni datore di lavoro deve frequentare un corso di almeno 16 ore (Parte II, punto 3) su obblighi e responsabilità, delega di funzioni, organi di vigilanza, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria e comunicazione.

  • Termine: il corso va concluso entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (Parte VII, punto 2), quindi entro maggio 2027.
  • Corsi già fatti: sono riconosciuti se i contenuti sono conformi; l'aggiornamento decorre dalla data di fine corso.
  • Datore di lavoro che fa anche l'RSPP: dopo il corso da 16 ore frequenta un modulo comune di 8 ore e, solo in alcuni settori, un modulo integrativo da 12 o 16 ore (Parte II, punto 4; FAQ n. 30). Chi ha già il titolo con l'accordo del 2011 ha credito totale (Allegato III).
  • Cantieri: datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie aggiungono un modulo di 6 ore.

Durate e aggiornamenti

Durate minime dei corsi, aggiornamenti e uso dell'e-learning secondo l'Accordo 59/CSR del 2025
FiguraCorso baseAggiornamentoE-learning nel corso base
Lavoratori4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica (rischio basso, medio, alto)6 ore ogni 5 annisì per la generale; per la specifica solo rischio basso
Preposti12 ore6 ore ogni 2 annino
Dirigenti12 ore (+ 6 ore cantieri)6 ore ogni 5 annisì
Datore di lavoro16 ore (+ 6 ore cantieri)6 ore ogni 5 annisì
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP16 ore + modulo comune 8 ore + eventuale modulo integrativo8 ore ogni 5 annino
RSPP e ASPPModulo A 28 ore, B comune 48 ore, C 24 ore (solo RSPP)40 ore RSPP, 20 ore ASPP nel quinquenniosolo Modulo A

Fonte: Accordo 59/CSR, Allegato A, Parte II, Parte III e Parte IV, punto 3.5. La classe di rischio dipende dal codice ATECO (Allegato IV). Gli studi medici e odontoiatrici rientrano nel settore Q, sanità e assistenza sociale, classificato a rischio alto: 16 ore per il personale di poltrona e di sterilizzazione. Il personale che non entra nelle aree operative può seguire il corso a rischio basso (punto 2.1.1).

Aula, videoconferenza, e-learning

  • Videoconferenza sincrona: equiparata alla presenza, tranne che per addestramento e prove pratiche (Parte IV, punto 3.2).
  • E-learning: ammesso solo dove indicato in tabella; per gli aggiornamenti è consentito per tutte le figure tranne i preposti e i corsi pratici (punto 3.5).
  • Regole d'aula: massimo 30 partecipanti, salvo l'e-learning, e frequenza di almeno il 90% delle ore per accedere alla verifica finale (Parte I, punto 3).
  • Verifica finale: obbligatoria in tutti i corsi, anche negli aggiornamenti; il test ha almeno 30 domande per i corsi base e 10 per gli aggiornamenti, con soglia del 70% (Parte IV, punto 6.3).

La verifica di efficacia

Il datore di lavoro deve verificare, a distanza di tempo, che la formazione si traduca in comportamenti sicuri durante il lavoro (Parte IV, punto 7). Può scegliere tra tre strumenti: analisi degli infortuni e dei mancati infortuni prima e dopo il corso, questionari al personale, check list di osservazione (uso dei DPI, delle attrezzature, rispetto delle procedure). Dove la riunione periodica è obbligatoria, l'esito va discusso in quella sede; negli altri casi bastano gli strumenti indicati (FAQ n. 10).

Enti formatori: cosa cambia da regione a regione

Possono erogare i corsi i soggetti istituzionali, gli enti accreditati, gli organismi paritetici, alcune associazioni sindacali e, per lavoratori, preposti e dirigenti, lo stesso datore di lavoro con docenti qualificati (Parte I, punto 1; Parte II, punto 2). Qui le regole variano da regione a regione:

  • l'accreditamento segue il modello di ciascuna Regione e vale solo nella Regione che lo ha rilasciato; un ente che opera in più regioni deve essere accreditato in ognuna (FAQ n. 1);
  • le Regioni possono individuare progetti in cui l'e-learning è ammesso anche per la formazione specifica a rischio medio e alto (Parte IV, punto 3.5, nota 1);

Gli attestati emessi secondo l'Accordo valgono invece su tutto il territorio nazionale (Parte I, punto 6).

Sanzioni e attestati

Il datore di lavoro e il dirigente che non assicurano la formazione prevista dall'art. 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. 81/2008); gli importi sono rivalutati periodicamente secondo l'art. 306, comma 4-bis.

L'attestato deve indicare soggetto formatore, dati del partecipante, tipo di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma, data e luogo (Parte I, punto 6). Il fascicolo del corso resta al soggetto formatore per almeno 10 anni (punto 7). Per l'azienda il punto critico sono le scadenze, diverse per ogni figura.

Con la gestione documentale dei dipendenti del Portale IDGS ogni attestato va nel fascicolo del lavoratore, con la data di scadenza dell'aggiornamento e un avviso prima che scada. Per sapere cosa conservare e per quanto tempo, vedi la guida sul fascicolo del dipendente.

FAQ

Domande frequenti

Il titolare di uno studio dentistico con due dipendenti deve fare il corso da 16 ore?

Sì, se è datore di lavoro. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce un corso di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro, da concludere entro 24 mesi dall'entrata in vigore (Parte VII, punto 2), quindi entro maggio 2027. Chi ha già il titolo di datore di lavoro-RSPP ha credito totale (Allegato III).

Quante ore di formazione servono ai dipendenti di uno studio odontoiatrico?

Il settore Q, sanità e assistenza sociale, è classificato a rischio alto nell'Allegato IV dell'Accordo: servono 4 ore di formazione generale e 12 di specifica, 16 in tutto. Chi non entra nelle aree operative, come il personale amministrativo, può seguire il corso a rischio basso (punto 2.1.1). L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

Il corso per preposti si può fare online?

Solo in videoconferenza sincrona, cioè in diretta con il docente. L'e-learning è escluso sia per il corso sia per l'aggiornamento dei preposti (Accordo, Parte IV, punto 3.5; FAQ del Ministero del Lavoro n. 38), in coerenza con l'art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008.

Ogni quanto si aggiorna il preposto?

Ogni 2 anni, con almeno 6 ore, e comunque quando cambiano i rischi o il contesto (Parte III, punto 1.2). Per chi aveva fatto l'ultimo corso più di 2 anni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, l'aggiornamento andava fatto entro 12 mesi, cioè entro maggio 2026 (Parte VII; FAQ ministeriale n. 37).

Chi deve conservare gli attestati?

Il soggetto formatore conserva per almeno 10 anni il fascicolo del corso, con registro presenze, docenti, programma e verbale della verifica finale (Parte I, punto 7). Se il datore di lavoro organizza direttamente i corsi per i propri dipendenti è lui il soggetto formatore e l'obbligo ricade su di lui (FAQ n. 44). Il datore deve comunque poter dimostrare la formazione di ciascun lavoratore.

Vuoi un quadro chiaro delle scadenze formative?

Ricostruiamo chi deve fare quale corso e entro quando, e carichiamo attestati e scadenze nel Portale IDGS.