Chi è obbligato
L'obbligo nasce dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023). Riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile.
- Sezione del Registro: non conta. Sono obbligate le imprese iscritte nella sezione ordinaria e in quelle speciali (FAQ MIMIT n. 5).
- Esclusioni: le sole imprese agricole dell'art. 2135 c.c., per le quali valgono le regole della L. 234/2021, art. 1, commi 515 e seguenti (art. 1, lett. a, D.M. 18/2025). Non sono obbligate le imprese che non possiedono e non usano a nessun titolo beni della voce B-II (FAQ MIMIT n. 9).
- Attività svolta in casa: si assicura la parte dell'abitazione usata per l'impresa (FAQ MIMIT n. 8).
Professionisti, STP e studi. Il criterio è l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (FAQ MIMIT n. 7). Il professionista individuale e lo studio associato non sono tenuti a questa iscrizione e quindi non rientrano nell'obbligo. Le società tra professionisti si iscrivono anche nel Registro delle imprese (D.M. 8 febbraio 2013, n. 34) e quindi vi rientrano, come ogni altra società. Nel settore odontoiatrico la distinzione è concreta: un centro gestito da una srl è obbligato; lo studio del singolo dentista non lo è, anche se una copertura volontaria resta una scelta di prudenza.
Beni da assicurare ed eventi coperti
Vanno assicurate le immobilizzazioni materiali dell'art. 2424 c.c., attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3, a qualsiasi titolo impiegate nell'attività (art. 1, lett. b, D.M. 18/2025):
- terreni e fabbricati, con impianti fissi, infissi e quote di parti comuni;
- impianti e macchinari, comprese le macchine elettroniche: in uno studio dentistico, ad esempio, riuniti, radiografici, autoclavi;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi gli immobili con abusi edilizi (art. 1, comma 2, D.M. 18/2025), gli edifici in costruzione (FAQ MIMIT n. 3) e i veicoli iscritti al PRA (FAQ MIMIT n. 11). I beni in locazione o leasing vanno assicurati da chi li usa, salvo che siano già coperti da un'analoga polizza, anche stipulata da altri (FAQ MIMIT n. 1).
Gli eventi sono cinque: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (art. 1, comma 101, L. 213/2023). Il regolamento li definisce e considera un unico sinistro le scosse e i fenomeni che proseguono entro 72 ore dal primo (art. 3 D.M. 18/2025).
Le scadenze
Il termine originario è stato rinviato più volte. Il D.L. 39/2025, convertito dalla L. 78/2025, ha differenziato i termini per dimensione d'impresa; i decreti successivi hanno concesso proroghe solo ad alcuni settori.
| Imprese | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Grandi imprese | 31 marzo 2025; effetti sugli incentivi dopo 90 giorni | art. 1, c. 3, D.L. 39/2025 |
| Medie imprese | 1° ottobre 2025 | art. 1, c. 1, D.L. 39/2025 |
| Piccole e microimprese | 31 dicembre 2025 | art. 1, c. 1, D.L. 39/2025 |
| Piccole e micro della somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettive | 31 marzo 2026 | art. 16, c. 2, D.L. 200/2025 (Milleproroghe 2026), conv. L. 26/2026 |
| Pesca e acquacoltura | 31 dicembre 2026 | art. 15, c. 2, D.L. 200/2025; art. 9, c. 6, D.L. 25/2026, conv. L. 59/2026 |
Il calendario aggiornato è sulla pagina del MIMIT.
Scoperti, massimali e valori
Il regolamento attuativo è il D.M. MEF-MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18 (GU n. 48 del 27 febbraio 2025). Prima di firmare conviene confrontare la proposta con questi limiti.
- Scoperto: fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, se concordato, non può superare il 15% del danno indennizzabile; oltre questa soglia, e per le grandi imprese, è libero (art. 6).
- Massimale: fino a 1 milione di euro coincide con la somma assicurata; tra 1 e 30 milioni non può essere inferiore al 70% della somma assicurata; oltre, è libero (art. 7).
- Terreni: copertura a primo rischio assoluto, con massimale proporzionato alla superficie (art. 7, comma 3).
- Valori: ricostruzione a nuovo per i fabbricati, costo di rimpiazzo per i beni mobili, costo di ripristino per i terreni (art. 1, comma 3-bis, D.L. 39/2025).
Per il regolamento sono grandi imprese quelle con fatturato oltre 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti (art. 1, lett. o). Il premio è proporzionale al rischio e tiene conto anche delle misure di prevenzione adottate (art. 4).
Cosa rischia chi non è in regola
Non è prevista una sanzione pecuniaria per l'impresa. La conseguenza è un'altra: dell'inadempimento si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche di quelle concesse dopo calamità naturali (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
- La regola non è automatica: ogni amministrazione definisce come applicarla (FAQ MIMIT n. 12) e non vale per gli incentivi concessi prima dei termini (FAQ n. 13).
- Per una serie di incentivi gestiti dal MIMIT la polizza è già un requisito di accesso (D.M. 18 giugno 2025).
- Per gli immobili non assicurabili perché abusivi non spetta alcun indennizzo né contributo pubblico (art. 1, comma 3-quinquies, D.L. 39/2025).
Per uno studio o una PMI che pianifica investimenti con bandi o finanziamenti agevolati, la polizza diventa quindi un prerequisito da inserire nel business plan e nel budget.
Checklist operativa
- Verificare se l'impresa è iscritta, o tenuta all'iscrizione, al Registro delle imprese.
- Elencare i beni della voce B-II, di proprietà e non, con ubicazione e valore di ricostruzione o rimpiazzo.
- Per i beni in locazione o leasing, chiedere al proprietario se esiste già una copertura analoga.
- Verificare la regolarità edilizia degli immobili.
- Confrontare le offerte su eventi coperti, scoperto, massimale e premio, rispetto ai limiti del D.M. 18/2025.
- Conservare polizza e quietanze, annotare i rinnovi e verificare cosa chiede ogni bando a cui si partecipa.
Nel Portale IDGS polizza e quietanze stanno insieme agli altri documenti aziendali, con le scadenze di rinnovo nello scadenzario. Il costo del premio entra nel controllo di gestione come voce fissa da prevedere e monitorare.