Guida · aggiornata il 9 ottobre 2026 · lettura 8 minuti

Nota spese e rimborsi trasferte: regole di tracciabilità e come digitalizzarle

Una cena pagata in contanti durante una trasferta in Italia oggi costa due volte: tassata al dipendente e indeducibile per l'azienda. Ecco le regole in vigore dal 2025, cosa conservare e come gestire la nota spese in digitale.

In breve

Dal 1° gennaio 2025 i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi e NCC non sono tassati per il dipendente solo se la spesa è pagata con mezzi tracciabili (art. 51, comma 5, TUIR, modificato dall'art. 1, comma 81, L. 207/2024). Il D.L. 84/2025 ha limitato l'obbligo alle spese sostenute in Italia. Per l'impresa la deducibilità delle stesse spese segue la stessa regola (art. 95, comma 3-bis, TUIR); per i professionisti valgono gli artt. 54 e 54-septies. Restano esclusi treni, aerei, autobus e chilometri ACI.

La regola della tracciabilità

La legge di bilancio 2025 ha aggiunto un periodo all'art. 51, comma 5, del TUIR (art. 1, comma 81, lett. a, L. 207/2024): i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi dell'art. 23 del D.Lgs. 241/1997: carte di debito, di credito e prepagate, assegni, app di pagamento collegate a un conto.

  • Decorrenza: spese sostenute dal 1° gennaio 2025 (art. 1, comma 83, L. 207/2024).
  • Solo in Italia: il D.L. 84/2025, convertito dalla L. 108/2025, ha inserito le parole «sostenute nel territorio dello Stato» (art. 1, comma 1, lett. b), con effetto dal 2025. Per le trasferte all'estero il pagamento in contanti, se documentato, non rende tassabile il rimborso.
  • Vale per ogni sistema di rimborso: analitico, forfettario o misto, e anche per le trasferte nel comune sede di lavoro (circolare n. 15/E del 2025, par. 2).
  • Imposta di soggiorno: rientra nell'obbligo, perché legata all'alloggio.

Il riferimento operativo è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025.

Quali spese, in Italia e all'estero

Obbligo di pagamento tracciabile per tipo di spesa di trasferta
Spesa di trasfertaIn ItaliaAll'estero
Vitto e alloggio, compresa l'imposta di soggiornopagamento tracciabile obbligatorionessun obbligo, serve la documentazione
Taxi e NCC, anche prenotati via apppagamento tracciabile obbligatorionessun obbligo, serve la documentazione
Treno, aereo, autobus, navenessun obbligo, serve il titolo di viaggionessun obbligo
Indennità chilometrica con auto proprianessun obbligo, calcolo con tabelle ACInessun obbligo
Pedaggi e parcheggi documentatinessun obbligo, sono spese di viaggionessun obbligo
Altre spese non documentabili (rimborso analitico)nessun obbligo, fino a 15,49 euro al giornonessun obbligo, fino a 25,82 euro al giorno

Fonte: art. 51, comma 5, TUIR e circolare n. 15/E del 2025, par. 1 e 2. Per i parcheggi serve un documento che identifichi in modo certo veicolo e sosta.

Rimborso analitico, forfettario o misto

Per le trasferte fuori dal comune sede di lavoro l'art. 51, comma 5, TUIR prevede tre sistemi alternativi, da scegliere per l'intera trasferta (circolare n. 15/E del 2025, par. 1):

  • Analitico: si rimborsano vitto, alloggio, viaggio e trasporto documentati, più le altre spese fino a 15,49 euro al giorno (25,82 all'estero).
  • Forfettario: un'indennità giornaliera esente fino a 46,48 euro (77,47 all'estero); si possono rimborsare a parte solo viaggio e trasporto documentati.
  • Misto: indennità più rimborso di vitto e alloggio; la quota esente scende di un terzo se si rimborsa uno dei due e di due terzi se si rimborsano entrambi.

Per le trasferte nel comune sede di lavoro indennità e rimborsi sono tassati, tranne i rimborsi di viaggio e trasporto comprovati e documentati (art. 51, comma 5, quarto periodo, come modificato dal D.Lgs. 192/2024).

Indennità chilometrica e tabelle ACI

Il rimborso per l'uso dell'auto propria non è tassato se calcolato con le tabelle ACI, in base a chilometri percorsi, tipo di veicolo e costo chilometrico; questi elementi devono risultare dalla documentazione interna del datore di lavoro (risoluzione n. 92/E del 2015, richiamata dalla circolare n. 15/E). Le tabelle sono pubblicate ogni anno entro il 31 dicembre e valgono per l'anno successivo. Dal 2025 l'esenzione vale anche per le trasferte nel comune sede di lavoro. Per l'impresa, il costo deducibile è limitato al costo di percorrenza di un'auto fino a 17 cavalli fiscali, 20 se diesel (art. 95, comma 3, TUIR).

Deducibilità per l'impresa e per i professionisti

  • Imprese: vitto e alloggio per trasferte fuori comune di dipendenti e collaboratori sono deducibili fino a 180,76 euro al giorno, 258,23 all'estero (art. 95, comma 3, TUIR). Dal 2025 le spese di vitto, alloggio, taxi e NCC sostenute in Italia, e i relativi rimborsi analitici, sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili (art. 95, comma 3-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 81, lett. c, L. 207/2024 e modificato dal D.L. 84/2025). La stessa condizione vale per le spese sostenute direttamente dall'impresa e per quelle legate a incarichi di lavoratori autonomi (art. 109, commi 5-bis e 5-ter, TUIR).
  • Spese di rappresentanza: deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili, anche quando sostenute all'estero (art. 108, comma 2, TUIR).
  • Professionisti e studi: i rimborsi di vitto, alloggio, taxi e NCC sostenuti in Italia e riaddebitati al cliente concorrono al reddito se non pagati in modo tracciabile (art. 54, comma 2-bis, TUIR). Le stesse spese, anche rimborsate ai dipendenti dello studio, sono deducibili solo se tracciabili (art. 54-septies, comma 6-bis, TUIR); per il vitto e l'alloggio dei dipendenti in trasferta fuori comune valgono i limiti dell'art. 95, comma 3 (art. 54-septies, comma 5).

Le regole valgono anche ai fini IRAP (art. 1, comma 82, L. 207/2024).

Cosa conservare e come digitalizzare

Per ogni trasferta servono:

  1. autorizzazione o motivo della trasferta, con date e luogo;
  2. documenti di spesa (fattura, ricevuta, scontrino, titolo di viaggio);
  3. prova del pagamento tracciabile per vitto, alloggio, taxi e NCC in Italia;
  4. per l'auto propria: percorso, chilometri, veicolo e tariffa ACI applicata;
  5. nota spese firmata e prospetto di liquidazione in busta paga.

Le scritture e i documenti contabili si conservano per 10 anni (art. 2220 c.c.). La copia per immagine di una ricevuta cartacea, formata secondo le Linee guida AgID, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta e può sostituirlo ai fini della conservazione (art. 22, commi 1-bis, 3 e 4, D.Lgs. 82/2005). Per i documenti rilevanti ai fini fiscali vanno rispettate anche le modalità del D.M. MEF 17 giugno 2014.

Il modulo Nota spese del Portale IDGS segue questo flusso: il dipendente fotografa la ricevuta e indica il mezzo di pagamento, il responsabile approva, l'amministrazione esporta i dati per la paga e la contabilità. Le spese pagate in contanti in Italia emergono subito, prima di diventare un costo fiscale. Per come leggere questi costi nei conti dell'azienda, vedi il controllo di gestione.

FAQ

Domande frequenti

Se un dipendente paga la cena di trasferta in contanti, cosa succede?

Se la trasferta è in Italia, il rimborso di quella spesa concorre a formare il reddito del dipendente: va tassato in busta paga (art. 51, comma 5, TUIR, come modificato dalla L. 207/2024). Per l'impresa la spesa non è deducibile (art. 95, comma 3-bis, TUIR). Se la spesa è sostenuta all'estero, la tracciabilità non è richiesta dal 2025 (D.L. 84/2025).

Il treno pagato in contanti è ancora rimborsabile esentasse?

Sì. L'obbligo di pagamento tracciabile riguarda vitto, alloggio e il trasporto con taxi e NCC. I biglietti di trasporto di linea (treno, autobus, aereo, nave) e l'indennità chilometrica restano esclusi dal reddito a prescindere dal mezzo di pagamento (circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2025, par. 2).

Come dimostra il dipendente di aver pagato con carta?

Con la ricevuta della carta di debito o di credito, la conferma del pagamento via app o, in via residuale, con l'estratto conto. In quest'ultimo caso il dipendente consegna solo le righe necessarie e oscura le altre informazioni (circolare n. 15/E del 2025, par. 2).

Il rimborso chilometrico per l'auto propria è tassato?

No, se calcolato con le tabelle ACI in base a percorrenza e tipo di auto e se gli elementi del calcolo risultano dalla documentazione interna. Dal 2025 vale anche per le trasferte nel comune sede di lavoro, purché la spesa sia comprovata e documentata (art. 51, comma 5, TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024; circolare n. 15/E del 2025).

Posso buttare gli scontrini dopo averli scansionati?

La copia per immagine formata secondo le Linee guida AgID ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la conformità non è espressamente disconosciuta, e può sostituirlo ai fini della conservazione (art. 22, commi 3 e 4, D.Lgs. 82/2005). Per i documenti fiscali valgono anche le regole del D.M. 17 giugno 2014.

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Scriviamo con te il regolamento trasferte e attiviamo il modulo Nota spese del Portale IDGS, con approvazioni ed export verso paghe e contabilità.