Guida · aggiornata il 9 ottobre 2026 · lettura 8 minuti

IA nello studio dentistico: cosa dire al paziente e come aggiornare il consenso informato

Analisi delle radiografie, progettazione digitale, assistenti di prenotazione, trascrizione delle visite: l'intelligenza artificiale è già nello studio. Ecco cosa dire al paziente, cosa scrivere nel consenso e cosa controllare nei software.

In breve

Il paziente ha diritto di essere informato sull'uso dell'intelligenza artificiale (art. 7, comma 3, L. 132/2025) e la decisione clinica resta al professionista (art. 7, comma 5). Come professionista intellettuale, l'odontoiatra deve comunicare i sistemi di IA che usa con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (art. 13). I software diagnostici con IA sono di regola dispositivi medici (Reg. UE 2017/745) e, se certificati con organismo notificato, sistemi ad alto rischio dell'AI Act, con obblighi dal 2 agosto 2028 (Reg. UE 2026/1744). Le radiografie sono dati sanitari: servono le garanzie dell'art. 9 GDPR. L'informazione sull'IA va integrata nel consenso previsto dalla legge 219/2017.

Cosa dice la legge italiana

La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, dedica l'art. 7 alla sanità. I punti che riguardano lo studio:

  • Diritto all'informazione: "l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale" (comma 3).
  • Supporto, non sostituzione: l'IA è un supporto a prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica e la decisione è rimessa agli esercenti la professione medica (comma 5).
  • Affidabilità: sistemi e dati devono essere affidabili, verificati e aggiornati periodicamente per ridurre gli errori (comma 6).
  • Nessuna discriminazione nell'accesso alle prestazioni (comma 2).

Per l'odontoiatra vale anche l'art. 13, sulle professioni intellettuali: l'IA è ammessa per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e il professionista comunica al paziente i sistemi utilizzati con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La FNOMCeO ha trasmesso la legge agli Ordini e alle Commissioni Albo Odontoiatri con la Comunicazione n. 92 del 26 settembre 2025.

L'art. 8 riguarda invece la ricerca: dichiara di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati per sviluppare sistemi di IA in sanità svolti da enti senza scopo di lucro, IRCCS e soggetti privati che partecipano ai loro progetti. Uno studio che conferisce dati a un progetto di ricerca deve verificare che rientri in questo perimetro.

Software con IA e dispositivi medici

Un software destinato a fornire informazioni usate per decisioni diagnostiche o terapeutiche è un dispositivo medico, classificato di regola almeno in classe IIa (Reg. UE 2017/745, Allegato VIII, regola 11). Prima di adottarlo, verificate marcatura CE, classe, destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante e istruzioni.

L'AI Act considera ad alto rischio i sistemi di IA che sono dispositivi medici, o loro componenti di sicurezza, soggetti a valutazione di un organismo notificato (art. 6, par. 1, e Allegato I). Con il Regolamento (UE) 2026/1744 gli obblighi per questi sistemi si applicano dal 2 agosto 2028. Da quel momento lo studio, come utilizzatore, dovrà usarli secondo le istruzioni, affidarne la sorveglianza a persone competenti e conservare i log generati (art. 26).

Già oggi vale l'art. 4: chi usa sistemi di IA deve adottare misure di alfabetizzazione per il personale, come formazione e istruzioni scritte. Per la parte tecnica, dagli account alla sicurezza dei dati, lavoriamo con GS Technology.

Esempi pratici nello studio

Strumenti con IA nello studio dentistico e attenzioni
StrumentoCosa dire al pazienteCosa verificare
Analisi di radiografie e CBCTche un software segnala possibili carie, lesioni o perdita ossea e che la diagnosi è del clinicomarcatura CE come dispositivo medico, classe, contratto privacy con il fornitore, luogo di conservazione delle immagini
Scanner intraorale e progettazione digitale con funzioni automaticheche alcune fasi di analisi o progettazione sono assistite dal software e controllate dall'odontoiatra o dal laboratoriodestinazione d'uso dichiarata dal fabbricante, flusso dei dati verso laboratorio e cloud
Chatbot o assistente di prenotazioneche sta parlando con un sistema automatico e come contattare una personaart. 50 AI Act; niente domande cliniche gestite dal chatbot; informativa privacy
Trascrizione e sintesi della visitache la conversazione viene registrata o trascritta e per quale scopobase giuridica, durata di conservazione, revisione del testo prima di inserirlo in cartella

Privacy e consenso informato

  • Dati sanitari: radiografie, foto intraorali e anamnesi sono categorie particolari di dati. Per la cura la base è l'art. 9, par. 2, lett. h, del GDPR; per altri usi, come l'addestramento di algoritmi, serve una base diversa.
  • Fornitori: chi elabora i dati per conto dello studio va nominato responsabile del trattamento (art. 28 GDPR); va chiesto dove sono conservati i dati e se vengono usati per addestrare i modelli.
  • Valutazione d'impatto (art. 35 GDPR) quando si introduce una tecnologia nuova su dati sanitari. Il decalogo del Garante sull'IA in sanità del 10 ottobre 2023 indica tra i principi trasparenza, supervisione umana e non discriminazione algoritmica.
  • Informativa: va aggiornata indicando gli strumenti di IA che trattano dati del paziente (art. 13 GDPR). Il paziente ha diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, salvo le eccezioni dell'art. 22.
  • Consenso informato: la legge 219/2017 chiede un'informazione completa, aggiornata e comprensibile (art. 1, comma 3) e un consenso documentato per iscritto o con videoregistrazione (comma 4); il tempo della comunicazione è tempo di cura (comma 8).
  • Deontologia: il Codice di deontologia medica, nel testo del 2014, chiede un'informazione comprensibile ed esaustiva (art. 33), riserva al medico l'acquisizione del consenso (art. 35) e, per gli strumenti informatici, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati e la sicurezza delle tecniche (art. 78).

Un esempio di frase per il paziente

Un punto di partenza da adattare con il proprio consulente legale e privacy, non un testo definitivo:

"Nello studio utilizziamo [nome del software], un programma con funzioni di intelligenza artificiale che analizza le radiografie e segnala aree da approfondire. Le segnalazioni sono un supporto: la diagnosi e il piano di cura sono decisi dal dottore, che esamina personalmente le immagini. Le immagini sono trattate dal fornitore per nostro conto, secondo l'informativa privacy che le abbiamo consegnato. Può chiederci in ogni momento chiarimenti sull'uso di questo strumento."

La frase va inserita nel modulo di consenso del trattamento interessato e spiegata a voce: il modulo documenta la conversazione, non la sostituisce.

IA e comunicazione dello studio

Testi, immagini e video generati con l'IA per sito e social seguono le regole della pubblicità sanitaria. Immagini e video generati o manipolati con l'IA che possono sembrare autentici (deepfake) vanno dichiarati come tali (art. 50, par. 4, AI Act). Le immagini di casi clinici "generati" non documentano risultati reali e rischiano di essere ingannevoli: vedi la guida sulla pubblicità sanitaria dello studio dentistico e il nostro servizio di marketing odontoiatrico.

FAQ

Domande frequenti

Devo dire al paziente che uso un software con intelligenza artificiale?

Sì. La legge 132/2025 stabilisce che l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale in ambito sanitario (art. 7, comma 3). Inoltre il professionista intellettuale deve comunicare al cliente i sistemi di IA che utilizza, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (art. 13, comma 2).

Chi decide la diagnosi se il software segnala una carie o una lesione?

Il professionista. I sistemi di IA in ambito sanitario sono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica e la decisione resta impregiudicata (art. 7, comma 5, L. 132/2025). Il software segnala, il clinico valuta, decide e ne risponde.

Serve un nuovo modulo di consenso informato?

Non sempre un modulo nuovo, ma conviene aggiornare quelli esistenti. La legge 219/2017 chiede un'informazione completa, aggiornata e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici, rischi e alternative (art. 1, comma 3) e un consenso documentato per iscritto o con videoregistrazione (comma 4). Se l'IA contribuisce alla diagnosi o al piano di cura, è un'informazione rilevante da includere.

Un software di analisi delle radiografie con IA è un sistema ad alto rischio?

Spesso sì. Un software destinato a fornire informazioni per decisioni diagnostiche è di regola un dispositivo medico almeno di classe IIa (Reg. UE 2017/745, Allegato VIII, regola 11). Se la sua marcatura richiede un organismo notificato, rientra tra i sistemi ad alto rischio dell'AI Act (art. 6, par. 1, e Allegato I), con obblighi applicabili dal 2 agosto 2028 dopo il Regolamento (UE) 2026/1744.

Posso caricare le radiografie dei pazienti su un chatbot generico?

No, salvo che lo strumento offra tutte le garanzie del GDPR per i dati sanitari: base giuridica (art. 9), contratto con il fornitore come responsabile del trattamento (art. 28), sicurezza e, quando serve, una valutazione d'impatto (art. 35). I chatbot generalisti non sono pensati né autorizzati come dispositivi medici. Il Garante privacy ha più volte messo in guardia da questa pratica.

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