Guida · aggiornata il 7 ottobre 2026 · lettura 9 minuti

Trasparenza retributiva 2026: cosa devono fare le PMI

Dal 7 giugno 2026 annunci, colloqui e politiche retributive cambiano per tutti i datori di lavoro, anche i più piccoli. Cosa prevede il D.Lgs. 96/2026, articolo per articolo, e da dove cominciare.

In breve

Il D.Lgs. 96/2026, in vigore dal 7 giugno 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne e vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, senza soglia dimensionale. Obblighi principali: indicare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia (art. 5); non chiedere ai candidati la retribuzione precedente (art. 5); rendere accessibili i criteri retributivi (art. 6); rispondere entro due mesi al lavoratore che chiede i livelli retributivi medi per sesso (art. 7); niente clausole che vietano di rivelare il proprio stipendio (art. 7). Dai 100 dipendenti c'è la relazione sul divario retributivo, con prime scadenze dal 7 giugno 2027 (art. 9).

A chi si applica

A tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza soglia di dipendenti (art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96). Riguarda i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, dirigenti compresi; sono esclusi il lavoro domestico e il lavoro intermittente. Gli obblighi sulla selezione valgono anche verso i candidati.

Due definizioni da conoscere (artt. 3 e 4):

  • Retribuzione: lo stipendio di base più ogni altra somma o valore corrisposto, anche in natura, comprese le componenti variabili e accessorie.
  • Lavoro di pari valore: mansioni diverse ma comparabili per competenze, responsabilità e condizioni di lavoro. Applicare un contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative fa presumere che la classificazione sia conforme (art. 4).

Annunci e colloqui

  • Stipendio nell'annuncio: negli avvisi e nei bandi va indicata la retribuzione iniziale o la sua fascia, basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, insieme alle disposizioni pertinenti del contratto collettivo (art. 5, c. 1).
  • Niente domande sulla retribuzione precedente: è vietato chiedere al candidato quanto guadagna o guadagnava, anche tramite società di selezione (art. 5, cc. 2-3).
  • Annunci neutri: titoli delle posizioni e processi di selezione non discriminatori.

In pratica: preparare per ogni posizione ricorrente una fascia retributiva coerente con il livello del contratto collettivo, e aggiornare i modelli degli annunci e la traccia dei colloqui.

Criteri retributivi

Il datore deve rendere accessibili ai lavoratori i criteri usati per determinare retribuzione e livelli e quelli per la progressione economica (art. 6). La via ordinaria è l'informativa sul rapporto di lavoro prevista dal D.Lgs. 152/1997; chi applica un contratto collettivo comparativamente più rappresentativo può adempiere rinviando al contratto e agli accordi aziendali.

Sotto i 50 dipendenti non c'è l'obbligo di rendere accessibili i criteri di progressione. Resta comunque buona prassi averli scritti: superminimi e premi decisi caso per caso sono i più difficili da giustificare in un eventuale contenzioso.

Il diritto di informazione dei dipendenti

Ogni lavoratore può chiedere per iscritto, una volta l'anno, il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi, divisi per sesso, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (art. 7). La risposta va data per iscritto entro due mesi; può essere data anche pubblicando i dati in un'area riservata. Ogni anno il datore deve informare tutti i lavoratori di questo diritto.

Inoltre il lavoratore non può essere obbligato a tenere riservata la propria retribuzione: le clausole contrattuali che lo vietano non sono ammesse (art. 7, cc. 6-7).

Relazione sul divario retributivo (dai 100 dipendenti)

Scadenze della relazione sul divario retributivo
DipendentiPrima relazionePoi
250 e oltreentro il 7 giugno 2027ogni anno
150-249entro il 7 giugno 2027ogni 3 anni
100-149entro il 7 giugno 2031ogni 3 anni
meno di 100nessuna relazione obbligatoria

La relazione contiene il divario retributivo medio e mediano tra uomini e donne, anche per le componenti variabili, la distribuzione per quartili e per categorie (art. 9) e va all'organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro (art. 14). Se in una categoria emerge un divario medio di almeno il 5%, non giustificato da criteri oggettivi e non corretto entro sei mesi, scatta la valutazione congiunta con le rappresentanze dei lavoratori (art. 10). Le modalità di raccolta dei dati sono rimesse a un decreto ministeriale attuativo.

Tutele e sanzioni

  • Onere della prova: in caso di ricorso, se il lavoratore fornisce elementi di fatto, anche statistici, tocca al datore dimostrare che la differenza non è discriminatoria (art. 12 del decreto, che rinvia all'art. 40 del D.Lgs. 198/2006).
  • Sanzioni: il decreto rinvia all'art. 41 del Codice delle pari opportunità, che prevede tra l'altro la revoca dei benefici e l'esclusione fino a due anni da agevolazioni e appalti pubblici (art. 13). Sugli importi delle sanzioni amministrative le interpretazioni non sono uniformi.
  • Ricorsi collettivi: possono agire anche sindacati e associazioni, su delega del lavoratore.

Da dove cominciare

  1. Mappare le retribuzioni: per ogni persona livello, mansione, stipendio di base e componenti variabili.
  2. Raggruppare le posizioni per stesso lavoro e lavoro di pari valore, partendo dai livelli del contratto collettivo.
  3. Calcolare le differenze tra uomini e donne in ogni gruppo e verificare che siano spiegabili con criteri oggettivi.
  4. Scrivere i criteri per stipendi, superminimi, premi e progressioni.
  5. Aggiornare i documenti: modelli degli annunci, traccia dei colloqui, informativa di assunzione, contratti (eliminando clausole di riservatezza sulla retribuzione).
  6. Organizzare le risposte alle richieste dei lavoratori e l'informativa annuale.

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FAQ

Domande frequenti

La trasparenza retributiva vale anche per le piccole imprese?

Sì. Il D.Lgs. 96/2026 si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, senza soglia dimensionale (art. 2). Le dimensioni contano solo per alcuni obblighi: sotto i 50 dipendenti non c'è l'obbligo di rendere accessibili i criteri di progressione economica (art. 6) e la relazione sul divario retributivo riguarda solo chi ha almeno 100 dipendenti (art. 9).

Devo indicare lo stipendio negli annunci di lavoro?

Sì: negli avvisi e nei bandi va indicata la retribuzione iniziale o la sua fascia, basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, insieme alle disposizioni pertinenti del contratto collettivo applicato (art. 5, comma 1). La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene preferibile indicare la fascia.

Posso chiedere a un candidato quanto guadagna adesso?

No. È vietato chiedere le retribuzioni attuali o percepite nei precedenti rapporti di lavoro, anche in modo indiretto o tramite società di selezione (art. 5, commi 2-3).

Un dipendente può chiedermi quanto guadagnano i colleghi?

Può chiedere, per iscritto e una volta l'anno, i livelli retributivi medi, divisi per sesso, dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore; non gli stipendi individuali dei colleghi. La risposta va data per iscritto entro due mesi, e ogni anno tutti i lavoratori vanno informati di questo diritto (art. 7).

Ci sono sanzioni?

Il decreto rinvia al Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006): in caso di violazioni sono previste la segnalazione dell'Ispettorato, la revoca dei benefici e l'esclusione fino a due anni da agevolazioni e appalti pubblici (art. 41 del Codice). In caso di contenzioso, se il lavoratore porta elementi di fatto anche statistici, spetta al datore dimostrare che la differenza non è discriminatoria (art. 40 del Codice). Gli importi delle sanzioni amministrative sono interpretati in modo non uniforme: meglio farsi assistere da un consulente del lavoro o da un avvocato.

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