Le norme
- Norma istitutiva: art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
- Decreto attuativo: D.M. MIMIT di concerto con il MEF del 7 maggio 2026, che disciplina procedura, perizie, certificazioni, controlli e decadenza.
- Decreti direttoriali MIMIT del 10 giugno 2026 e del 20 luglio 2026: modelli e apertura della piattaforma GSE.
- Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), che abroga i commi 427-434 e 436.
Beni agevolabili e maggiorazioni
Il comma 429 individua due famiglie di investimenti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Secondo il MIMIT, gli allegati IV e V sostituiscono gli ex allegati A e B della L. 232/2016;
- beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi gli accumuli. Per il fotovoltaico sono agevolabili solo i moduli dell'art. 12, c. 1, lett. b) e c), del D.L. 181/2023; la produzione attesa non può superare il 105% del fabbisogno della struttura (art. 8 del D.M.).
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo | Riferimento |
|---|---|---|
| fino a 2,5 milioni di euro | 180% | art. 1, c. 427, L. 199/2025; art. 4, c. 2, D.M. 7/5/2026 |
| oltre 2,5 e fino a 10 milioni | 100% | idem |
| oltre 10 e fino a 20 milioni | 50% | idem |
| oltre 20 milioni | nessuna maggiorazione | idem |
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive in Italia. Sono escluse le imprese in liquidazione o in procedura concorsuale e quelle con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001; per tutte, il beneficio richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità contributiva (c. 428).
Requisiti e documenti
- Interconnessione dei beni degli allegati IV e V al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura (c. 429).
- Perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, o attestazione di un ente di certificazione accreditato, su caratteristiche tecniche e interconnessione (art. 6 del D.M.).
- Certificazione contabile dell'effettivo sostenimento delle spese, rilasciata da un revisore legale anche per le imprese non obbligate alla revisione (art. 7 del D.M.).
- Conservazione di fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni per i controlli di GSE e Agenzia delle Entrate (art. 9 del D.M.).
La procedura GSE in tre tappe
| Comunicazione | Quando e cosa | Riferimento |
|---|---|---|
| 1. Preventiva | una o più per struttura produttiva: beni, importi, data prevista di interconnessione. Piattaforma operativa dal 12 giugno 2026 | art. 3, c. 1, D.M. |
| 2. Conferma | entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva, con data e importo dell'acconto che porta ad almeno il 20% del costo di ogni bene e i dati delle fatture. Piattaforma operativa dal 21 luglio 2026 | art. 3, c. 2, D.M.; d.d. 20/7/2026 |
| 3. Completamento | dopo l'interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028, con attestazione del possesso di perizia e certificazione contabile | art. 3, c. 3, D.M. |
| Comunicazioni periodiche | entro il 20 gennaio di ogni anno (investimenti e previsione di utilizzo) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento) | art. 3, c. 6, D.M. |
Il GSE verifica ogni comunicazione entro 10 giorni e può chiedere integrazioni da fornire in 10 giorni (art. 3, c. 4). La conferma e il completamento non possono riguardare beni diversi o importi superiori alla comunicazione precedente. Il beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui si invia il completamento, se il bene è entrato in funzione nello stesso periodo e dopo l'esito positivo del GSE (art. 4, c. 1). Gli acconti delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 si calcolano senza tenerne conto (c. 434).
Un esempio di risparmio fiscale
Una società di capitali acquista nel 2027 un centro di lavoro interconnesso da 200.000 euro, compreso nell'allegato IV.
- Maggiorazione: 200.000 x 180% = 360.000 euro di costi fiscali in più, dedotti attraverso l'ammortamento.
- Risparmio IRES al 24%: 360.000 x 24% = 86.400 euro, distribuito negli anni di ammortamento.
- Ipotizzando un coefficiente del 20%, circa 17.280 euro l'anno per cinque anni.
La maggiorazione vale solo per le imposte sui redditi, non per l'IRAP. Dal risparmio vanno tolti i costi di perizia e certificazione. Il beneficio è reale solo se l'impresa ha reddito imponibile negli anni di ammortamento: per questo va inserito nel business plan e verificato con il controllo di gestione.
Cumulo e decadenza
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sugli stessi costi, se il sostegno non copre le stesse quote e non supera il costo sostenuto; la base di calcolo è al netto degli altri contributi. Non si applica agli investimenti che fruiscono del credito Transizione 5.0 dell'art. 1, c. 446, L. 207/2024 (c. 431). Se il bene viene venduto o trasferito all'estero durante il periodo di fruizione, il beneficio prosegue solo se nello stesso periodo d'imposta si sostituisce il bene con uno nuovo di caratteristiche analoghe o superiori (c. 432; art. 10 del D.M.).
Errori comuni
- Ordinare e pagare l'acconto senza aver inviato la comunicazione preventiva.
- Far scadere i 60 giorni per la conferma, o pagare un acconto inferiore al 20%.
- Rinviare l'interconnessione oltre la chiusura dell'esercizio, spostando il beneficio.
- Scoprire a fine lavori che il bene non è negli allegati IV o V.
- Non prevedere a budget perizia e certificazione contabile.
- Dimenticare le comunicazioni periodiche del 20 gennaio e del 30 giugno.
- Sovrapporre lo stesso costo con altri contributi oltre il limite.
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